Art. 3.
1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, l'albo nazionale degli antropologi esistenziali, di seguito denominato «albo».
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2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sentite le associazioni nazionali rappresentative della categoria, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.